Le Entrate permettono l'inoltro del modello al Caf o al professionista anche
dopo il 15 giugno. Ammesso l'invio dei dati ai sostituti nei primi giorni di
luglio purchè non si ritardino i conguagli
I contribuenti che si misurano
con il 730 guadagnano tempo sulle scadenze. C'è infatti qualche giorno in più
per consegnare il modello ai centri di assistenza fiscale o ai professionisti
abilitati. Con un comunicato stampa diramato ieri l'agenzia delle Entrate
avverte che i Caf e i professionisti abilitati (dottori commercialisti,
ragionieri o consulenti del lavoro) potranno accettare i modelli 730 anche dopo
la scadenza del 15 giugno, poichè numerosi contribuenti non hanno ancora
presentato le dichiarazioni a causa della tardiva consegna dei modelli Cud 2006
da parte di alcuni datori di lavoro. Una soluzione, quella del comunicato, che
alleggerisce la rigidità dei termini, che era già stata seguita nel 2002.
Il Sole 24 Ore – T. Morina - art. pag. 19
Mantenimento lungo
Cassazione: la sola maggiore età dei figli non è
sufficiente. Per ridurre l'assegno conta il reddito
Per l'assegno di mantenimento l'età conta poco. Infatti il giudice non può
ridurlo sul solo presupposto del raggiungimento della maggiore età dei figli
senza valutare, cioè, la loro capacità di reddito. È quanto ha stabilito la
Corte di cassazione che, con la sentenza n. 11891 del 20 maggio 2006, ha
rafforzato una linea interpretativa che vede sempre più tutelati i figli,
tracciando, allo stesso tempo, i confini dell'obbligo di mantenimento e
dell'eventuale riduzione. Il caso nasce da una separazione addebitata al padre
su cui gravava l'obbligo dell'assegno di mantenimento in favore della ex moglie
e dei figli di oltre 4 milioni delle vecchie lire. L'importo era stato poi
drasticamente ridotto in secondo grado, poco più di un milione di lire, dal
momento che l'uomo si era risposato e aveva avuto un'altra figlia. E, non
ultimo, perché i figli, ormai maggiorenni, avrebbero dovuto, almeno in parte,
badare a se stessi. Contro questa decisione ha proposto ricorso in Cassazione la
ex moglie secondo cui l'assegno non poteva essere così pesantemente ridotto per
la presenza di un'altra famiglia e per l'età dei figli.
Italia Oggi - D. Alberici – art. pag. 28
Iva,
cattive notizie solo con l'avviso
La Corte di
cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente su una materia molto
controversa. Serve la rettifica per disconoscere il credito e iscrivere a ruolo
Il disconoscimento dell'Iva a credito e l'iscrizione a ruolo della
maggiore imposta, anche se la dichiarazione è stata presentata in ritardo, non
possono avvenire senza l'emissione di un avviso di rettifica. Lo ha stabilito la
Corte di cassazione che, con la sentenza numero 12762 del 29 maggio 2006, ha
accolto il ricorso di un contribuente contro un avviso di mora emesso senza la
rettifica da parte dell'ufficio. Con questa decisione i giudici della quinta
sezione sono intervenuti su una materia molto controversa, che ha creato non
pochi contrasti in sede di legittimità. E lo hanno fatto nel senso più
garantista per i contribuenti, estendendo alcuni principi validi per le imposte
sui redditi anche all'Iva.
Italia Oggi – D. Alberici - art. pag.
31
Unico 2006
al primo appuntamento
Alcuni suggerimenti operativi per le persone
fisiche e le società in vista della scadenza tributaria. Si paga entro il 20
giugno (o il 20 luglio con lo 0,4% in più)
Primo appuntamento in vista per i versamenti di
Unico 2006. Entro il 20 giugno prossimo, infatti, dovranno essere effettuati i
pagamenti delle somme dovute per il periodo di imposta 2005 con la ulteriore
possibilità, comunque, di provvedere entro il 20 luglio con la maggiorazione
dello 0,4%. Stessi termini, ovviamente, per le imposte sostitutive e qualche
giorno in più, ma solo rispetto al 20 giugno, per le procedure di rivalutazione
dei terreni e delle partecipazioni non quotate detenute da persone fisiche. Il
20 giugno è il primo appuntamento di cassa per la quasi totalità dei
contribuenti indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
Italia Oggi - D. Liburdi - art. pag. 32
Le aste on-line sono e-commerce
IVA/ Lo prevede il regolamento 1777/2005 del
Consiglio dell'Unione europea, in vigore da luglio. La procedura automatizzata
qualifica il servizio proposto
Le aste on-line, se non richiedono l'intervento
umano, sono prestazioni di commercio elettronico: la concessione a titolo
oneroso del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su internet, in
cui i potenziali acquirenti propongono le loro offerte con un procedimento
automatizzato e le parti sono avvertite della conclusione dell'affare
automaticamente per posta elettronica, si considera infatti un servizio reso con
mezzi elettronici. È quanto chiarisce il regolamento numero 1777 del 2005 del
consiglio dell'Unione europea, contenente disposizioni di applicazione della
sesta direttiva sull'Iva in vigore dal 1° luglio prossimo. Gli articoli 11 e 12
del regolamento comunitario recano numerose precisazioni in merito ai servizi
che rientrano nella nozione di e-commerce agli effetti dell'Iva e a quelli che
ne sono, invece, esclusi. Va ricordato che le regole particolari per l'e-commerce
hanno carattere transitorio e dovrebbero cessare di applicarsi il 30 giugno
prossimo, ma la Commissione europea ha proposto la proroga della scadenza al 31
dicembre del 2008.