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Rassegna stampa del 23 luglio 2010 |
a cura dell'Ufficio Stampa di
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Fattura elettronica senza vincoli |
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La rivoluzione al via nel 2013, come prevede la direttiva
2010/45/Ue appena pubblicata. Semplificazione anche nelle
transazioni sotto i 100 euro
Fattura
elettronica senza più vincoli: l'autenticità e l'integrità
del documento potranno essere attestate secondo le modalità
stabilite dal soggetto, e non soltanto con la firma elettronica
o con il sistema di trasmissione Edi.
Via libera alla fattura semplificata, che potrà essere utilizzata,
tra l'altro, nelle transazioni di importo fino a 100 euro.
Regime Iva «per cassa» per le imprese di minori dimensioni:
i contribuenti con volume d'affari fino a 500 mila euro
potranno contabilizzare l'imposta a debito e a credito al
momento dell'incasso e del pagamento.
Questi i punti più importanti della direttiva
2010/45/Ue del 13 luglio 2010, pubblicata nella Guue
n. 189 serie L del 22 luglio 2010, che annuncia per
il 2013 una nuova rivoluzione in materia di fatturazione.
Italia
Oggi - F. Ricca - art. pag. 24
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Quadro Rw, più estesi gli obblighi |
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Due sentenze della Corte di cassazione definiscono un orientamento
che è ormai consolidato. È soggetto chi può operare su conti
riferiti ad altre persone
Obblighi di compilazione del quadro RW più estesi : soprattutto
se, in via amministrativa, saranno recepite le indicazioni
fornite dalla Corte di Cassazione con un orientamento che
può definirsi ormai consolidato. Infatti, alla luce della
interpretazione della giurisprudenza, l'obbligo di monitoraggio
dovrebbe essere soddisfatto anche dalle persone fisiche che,
in fatto, possono operare su conti riferiti ad altri soggetti.
Con le due sentenze n. 17051 e 17052 depositate il 21 luglio,
i giudici della Cassazione hanno di fatto ribadito un orientamento,
emergente sin dal 2003, in base al quale gli obblighi di monitoraggio
delle attività detenute all'estero insistono non solo sui
titolari ma anche su coloro che hanno la disponibilità o che
movimentano le attività in questione.
Italia Oggi - D. Liburdi
- art. pag. 23
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Assonime, divieto di cumulo per il 55%
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Imposte e tasse
Le detrazioni d'imposta
del 55% non possono essere cumulate con eventuali incentivi
riconosciuti per i medesimi interventi di risparmio energetico
dalla Comunità europea, dalla regione o da altri enti
locali. In attesa del riconoscimento di tali contributi
il contribuente può avvalersi della detrazione del 55%
fermo restando che, al riconoscimento degli stessi, la
detrazione già utilizzata in dichiarazione dovrà essere
integralmente restituita anche per la parte non coperta
da contributo.
Quanto alla data di fine lavori, momento dal quale decorre
il termine per l'invio della comunicazione all'Enea, la
stessa deve ritenersi coincidente con il cosiddetto «collaudo»
degli interventi realizzati restando invece del tutto
ininfluente a tale fine il momento di effettuazione dei
pagamenti tramite bonifico bancario o postale.
Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare
Assonime n. 26/2010 del 20 luglio scorso in tema di
deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta, predisposta
dalla citata associazione a commento degli ultimi interventi
di prassi amministrativa in materia.
Italia
Oggi - A. Bongi - art. pag. 24
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